IL FALLIMENTO DEL CONDOMINO. COME RECUPERARE LE SOMME DOVUTE

È bene ricordare che l'unica ipotesi possibile di coinvolgimento del condominio in una procedura di fallimento è quella in cui fallisce uno dei condomini.

In caso di fallimento il condominio, in quanto creditore, dovrà seguire la procedura fallimentare attraverso l’insinuazione al passivo per poter recuperare i crediti vantati. Il compito dell’amministratore è, dunque, legittimato ad agire per conto del condominio e senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea (art. 1130 n. 3 c.c.) per insinuarsi al passivo della procedura fallimentare e quindi di provvedere al recupero delle spese sia precedenti che successive alla dichiarazione del fallimento.

 

Il condominio nella procedura fallimentare

A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, che risulta essere l’atto formale con cui si dichiara lo stato di insolvenza di un soggetto e con cui si attua lo spossessamento dei beni, vengono nominati sia il Giudice che il Curatore fallimentare e successivamente il Curatore promuoverà la costituzione del Comitato dei Creditori scelti tra gli aventi diritto.

In questa fase l’amministratore dovrà presentare l’istanza di ammissione al passivo fallimentare presso il Tribunale in cui è stato dichiarato il fallimento. L’istanza proposta deve contenere l’indicazione della procedura, le generalità del creditore (nel nostro caso il condominio e le indicazioni del suo rappresentante legale), la determinazione della somma che si richiede, una succinta esposizione dei fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione.

Nel caso in cui il condominio non abbia provveduto a presentare l’istanza prima che sia stato reso esecutivo lo stato passivo del fallimento in esito alla verifica dei crediti, l’insinuazione alla procedura fallimentare può essere anche tardiva. In questo caso l’amministratore dovrà essere più che mai tempestivo nella presentazione della domanda di insinuazione al fine di evitare di essere chiamato a rispondere personalmente dei maggiori costi sopportati da condominio.

Nel corso della procedura fallimentare, invece, l’amministratore dovrà rapportarsi con il Curatore per le convocazioni assembleari e per tutte le comunicazioni inerenti all’unità immobiliare in quanto, con la sentenza dichiarativa di fallimento, il Curatore subentra al condomino fallito nell’esercizio di diritti e doveri relativi alla proprietà dell’immobile condominiale.

 

Crediti del condominio: chirografari o privilegiati?

In generale, i crediti per oneri condominiali relativi ai periodi antecedenti la sentenza dichiarativa di fallimento si definiscono crediti chirografari, quelli, invece, esigibili durante la procedura fallimentare si definiscono crediti prededucibili.

L’art. 30 della L. n. 220/12, infatti, specifica che “I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali” ovvero divenute esigibili a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea dello stato di ripartizione.