REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE. SPETTA ALL’AMMINISTRATORE L’AGGIORNAMENTO

L'amministratore deve conoscere esattamente chi sono i proprietari delle singole unità immobiliari. Per tali ragioni l’art. 1130 del codice civile, al punto 6), prevede che l’amministratore di condominio curi “la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio”.

Per facilitare l’aggiornamento del registro di anagrafe condominiale da parte dell’amministratore, lo stesso articolo del codice prevede che ogni variazione dei dati dovrà essere comunicata allo stesso in forma scritta entro sessanta giorni. È questo il caso in cui il condomino venda l’unità immobiliare e subentri un nuovo proprietario, oppure il caso in cui il condomino affitti il proprio immobile.

L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, può richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitando il costo ai responsabili.


 Vantaggi dell’aggiornamento del registro

Un aggiornato registro di anagrafe condominiale agevola l’amministratore in caso di:

  • convocazione e gestione dell’assemblea condominiale (es. nominativi di condomini, millesimi di proprietà e/o rappresentati in assemblea);
  • ripartizione delle spese tra i condomini e, in special modo, tra proprietario e inquilino e tra nudo proprietario e usufruttuario;
  • richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi. Un registro aggiornato, infatti, evita che un nominativo erroneamente indicato in esso sia oggetto di rigetto della richiesta di decreto ingiuntivo dall’Organo giudicante (v. Sentenza n. 2064 del 9 febbraio 2022 del Tribunale di Roma);
  • comunicazione ai fornitori/creditori del condominio del nominativo dei condomini non in regola con il versamento delle spese condominiali.