REVOCA DELLA DELIBERA CONDOMINIALE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA

La delibera è lo strumento che i condòmini hanno per rendere esecutive le decisioni prese in assemblea dal condominio. Per essere valida una delibera ha bisogno di una maggioranza, il cosiddetto quorum deliberativo, che, secondo quanto previsto all’art 1136 del cod. civ., varia in base all’oggetto della deliberazione. Sia in prima che in seconda convocazione i quorum deliberativi sono:
  • almeno la metà del valore dell’edificio e degli intervenuti in assemblea;
  • la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno due terzi del valore dell’edificio;
  • almeno i quattro quinti del valore dell’edificio e dei partecipanti al condominio.

Al termine dell’assemblea la delibera o le delibere vengono verbalizzate nel verbale di assemblea condominiale e divengono immediatamente esecutive e, quindi, vincolante per tutti i condomini fin dall’atto della sua assunzione.

È altresì noto, che l’Assemblea ha sempre il potere, in caso di ripensamento, di revocare una decisione sia quando presenti dei vizi di forma sia se questa risulti regolare. Può farlo in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, o in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme e incompatibile con la prima.

La revoca, dunque, può essere completa oppure parziale. In quest’ultimo caso se in presenza di una parte viziata (e quindi diretta all’eliminazione dei vizi) o semplicemente perché i condomini hanno deciso di non mettere in atto parte dell’oggetto della delibera oggetto di revoca. La revoca parziale della delibera viene messa a verbale in modo tale da produrre l’inefficacia solo di quella parte della precedente delibera che si intende revocare.

Mediante la convocazione di una nuova assemblea condominiale è possibile procedere alla revoca della delibera già approvata. Con la Sentenza n. 8231/2009 la Corte di Cassazione stabilisce che “L’assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della stessa seconda adunanza” e, inoltre, “I quorum deliberativi necessari per la sostituzione della delibera condominiale sono gli stessi richiesti dalla legge per approvare validamente la delibera originaria”.

La nuova delibera è valida e obbligatoria per tutti i condòmini, anche nel caso in cui la precedente fosse stata adottata all’unanimità. In merito si è espresso il Tribunale di Bergamo che, con sentenza n. 409/2020, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n. 1281/76 ha statuito che “nessuna norma impone che la deliberazione di revoca venga approvata con la stessa maggioranza di quella revocata, tanto è vero che è possibile revocare a maggioranza una precedente deliberazione approvata all’unanimità”. Dunque, anche nel caso in cui con la prima assemblea si raggiungesse una maggioranza superiore rispetto alla seconda, quest’ultima andrebbe a sostituire sempre la prima, proprio in quanto successiva.

La revoca ha efficacia ex tunc, ossia, con effetti retroattivi dal momento della sua approvazione. In presenza di effetti già prodotti dalla delibera revocata, questi saranno resi nulli. Nel caso l’assemblea decida di adottare altra delibera avente una portata del tutto nuova, gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto da quando sia stata assunta, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata (Cass. n. 10847/2020).